Aspetti legali
L’ampio genus della responsabilità professionale medica comprende sia la responsabilità professionale per colpa, che la responsabilità professionale per violazione della regola del consenso.
Il titolo di responsabilità può trovare origine nell’errore del medico, sia esso occorso nella fase della dignosi, scelta del trattamento, esecuzione del trattamento, o fase post trattamento; o nell’insufficienza, carenza, inesistenza dell’informazione che obbligatoriamente deve essere resa al paziente nella fase precedente al trattamento proposto, sia questo medico che chirurgico.
Diligenza, perizia e prudenza nell’esecuzione del trattamento e rispetto dell’obbligo di informazione al paziente devono, pertanto, caratterizzare l’esercizio della professione medica.
Riportiamo in questa sezione le sentenze più interessanti emesse dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità del medico e del chirurgo estetico, oltre al modello generico di consenso informato al trattamento medico chirurgico.