Domande frequenti
È necessario il consenso informato anche per i trattamenti di medicina estetica oppure lo è solo per i trattamenti di chirurgia estetica?
Il consenso informato altro non è che il diritto del paziente di essere posto nella condizione di scegliere in maniera consapevole di sottoporsi o meno ad un trattamento medico o chirurgico. Il consenso è, dunque, necessario per ogni e qualsivoglia atto curativo che viene proposto ed eseguito su un paziente poiché rende lecito l’atto medico.
Entro quale termine, dalla ricezione di una richiesta di risarcimento dei danni, devo inviare la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa per essere garantito?
L’Art. 1913 del Codice Civile, riportato generalmente nelle “Condizioni Generali di Contratto” che regolano le singole polizze stipulate, dispone che l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza.
Il consenso informato deve essere necessariamente scritto?
La legge prevede la necessità dell’adozione della forma scritta per il consenso informato relativamente ad alcuni trattamenti come ad esempio la trasfusione di sangue, il trapianto di organi, e la procreazione medicalmente assistita, in tutti gli altri casi il consenso è valido anche se prestato oralmente; si ritiene, tuttavia, opportuno acquisire il consenso informato del paziente in forma scritta, così da cristallizzare in un documento l’informazione resa ed il consenso assenso manifestato dal paziente, al fine di conservarne prova.
Quali conseguenze, in ordine alla responsabilità professionale, si assume un medico con l’uso off-label di un farmaco?
L’Art.3 D.Lgs n.23/1998 dispone che in singoli casi il medico può impiegare un medicinale prodotto industrialmente per una indicazione terapeutica o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di una utilizzazione diversa da quella autorizzata, previa acquisizione del consenso informato del paziente, sotto la propria responsabilità e solo qualora ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica via di somministrazione ecc. e purchè tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. E’ opportuno, ad ogni buon conto, verificare preventivamente che la propria polizza assicurativa copra il rischio anche in caso di utilizzo di farmaci off-label.
È possibile adottare lo stesso modello di consenso informato per tutti i trattamenti?
È necessario redigere un modello di consenso informato per ogni singolo trattamento, poiché l’informazione che viene resa oralmente dal medico al paziente, propedeutica all’acquisizione del consenso, è relativa al trattamento proposto e non alla generalità dei trattamenti, dovendo, il modello di consenso, riportare per iscritto l’informazione già resa oralmente risulta impossibile redigere un modello informativo generale senza incorrere nel rischio che questo risulti carente o incompleto.