Ambulatori e studi medici
In questa sezione viene riportata una breve disamina sulle caratteristiche strutturali dei luoghi ove viene esercitata la professione medica, studio ed ambulatorio, al fine di meglio conoscerne i requisiti giuridici, le differenze strutturali, l’incidenza dell’organizzazione interna sulla struttura e l’eventuale necessità dell’autorizzazione.
Lo Studio Medico
E’ la sede presso la quale il sanitario svolge la propria attività professionale, non ha una rilevanza giuridica autonoma per la sua natura “privatistica”, l’attività professionale, infatti, prevale rispetto all’attività imprenditoriale.
L’Ambulatorio Medico
E’ una struttura sanitaria con individualità e organizzazione propria per la complessità della struttura e per il tipo delle attrezzature impiegate, l’attività imprenditoriale prevale rispetto a quella professionale del singolo sanitario. L’ambulatorio è considerato una struttura sanitaria complessa, vi è la presenza di un direttore sanitario ed è soggetta ad autorizzazione.
Margini di distinzione
La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 1488/1995, nel definire i margini di distinzione tra l’ambulatorio e lo studio medico, ha considerato “..l’ambulatorio come ogni struttura aziendale destinata a diagnosi e/o terapia extraospedaliera, mentre lo studio medico come ogni locale in cui esercita l’attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo..” La differenza tra studio medico ed ambulatorio è la stessa che intercorre tra l’esercizio dell’impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2082 c.c. e 2555 c.c. e l’esercizio di una professione intellettuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2229 c.c. Con la sentenza citata la Cassazione ha voluto significare come l’autorizzazione tenda a garantire l’idoneità strutturale, igienico-sanitaria dell’azienda, per l’ambulatorio, mentre l’idoneità professionale del soggetto operante all’interno dello studio medico è già certificata dal titolo di abilitazione e non necessita di alcuna autorizzazione.
Collaboratori Professionali
L’art. 2232 del Codice Civile prevede la facoltà, per il singolo professionista, di valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari nell’esecuzione dell’incarico assunto. Qualora la collaborazione dei soggetti terzi non influisca in maniera sostanziale sulla natura e organizzazione della struttura, non sarà necessaria la trasformazione dello studio in ambulatorio; ove, al contrario, la collaborazione e la consulenza si esplicassero in maniera continuativa ed il numero dei collaboratori divenisse tale da influire sull’organizzazione della struttura, diverrebbe necessaria la costituzione di un ambulatorio soggetto ad autorizzazione.